Un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari e la stesura o la revisione di accordi in vista o a seguito della separazione o del divorzio.
Uno spazio di incontro con un operatore qualificato A.I.Me.F., operante nell’ambito delle prerogative di cui la Legge 4/2013 in qualità di mediatore familiare, in un ambiente neutrale, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario.
Un contesto dove trattare tutti gli argomenti (tempo trascorso con i figli, gestione economica, organizzazione di feste e vacanze, ecc.) e trovare, in prima persona, soluzioni comuni e reciprocamente accettabili che tengano conto dei bisogni dei figli e degli adulti coinvolti.
Uno spazio di lavoro, scelto dalle parti, per libera determinazione, senza alcuna costrizione esterna, per collaborare, impegnandosi reciprocamente e lealmente, con l’obiettivo di contenere il conflitto e promuovere il diritto/interesse di tutti i componenti del nucleo familiare attraverso la ricerca e l’assunzione di decisioni che rispettino i bisogni di ognuno.
Il percorso di mediazione non si sostituisce all’iter legale che rimane proprio delle istituzioni giudiziarie e delle sue componenti istituzionali. I mediandi devono sottoscrivere un atto di consenso con il quale accettano di osservare la disciplina della mediazione familiare essendo a conoscenza che la mancata osservanza di essa, anche unilateralmente e senza obbligo alcuno, comporta il venir meno delle condizioni favorenti la mediazione e dunque anche una sua possibile interruzione.
Il tempo di esecuzione, limitato nel tempo, varia a seconda delle tematiche da affrontare , e si conclude con la stesura degli accordi.
Il mediatore assicurerà che il suo intervento:
- agevoli le decisioni, prevenga il conflitto tra le parti e aumenti la fiducia tra loro e nei confronti di tutti i membri della famiglia;
- sia assente da giudizio ed imparziale;
- monitori la tenuta e praticabilità delle decisioni assunte durante gli incontri di mediazione;
- sia di supporto alle competenze comunicative e genitoriali;
- sia di supporto a reperire risorse professionali appropriate alle specifiche esigenze;
- produca una definizione scritta di accordi separazione/divorzio o di accordi per la gestione della genitorialità responsabile.
Il mediatore, ha facoltà di interruzione del percorso qualora vengano meno le condizioni di prosecuzione ovvero qualora non vengano rispettate le fondamentali regole della mediazione ed ancora qualora uno dei due mediatori o entrambi non siano più in grado di assicurare la neutralità o/e imparzialità necessaria alla prosecuzione del mandato professionale. Ed ha altresì l’obbligo di:
1. Informare le parti che, anche loro stesse, sono libere di interrompere, previa comunicazione motivata, il percorso in qualsiasi momento.
2. Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, di attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui, pertanto i mediatori non potranno essere chiamati a testimoniare a favore dell’una o dell’altra parte in procedimenti giudiziari ne redigere relazioni peritali. Gli accordi potranno essere consegnati con il consenso scritto di entrambi le parti;
3. Informare le parti che durante il percorso di mediazione è opportuno non intraprendere iter giudiziari, salvo casi eccezionali e sempre previo avviso.
4. Informare le loro dichiarazioni non possono essere utilizzate dalle parti, per ledere o arrecare danno all’altro genitore; salvo i casi di rilevanza penale.
5. Informare che in applicazione della Legge 4/2013 è istituito lo sportello del consumatore, sito in via Montanara 22, 52100 Arezzo, che può essere consultato attraverso l’indirizzo mail: sportelloutente@aimef.it